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Tribunale Roma, sez. XI civile, sentenza 18.12.2007
La sentenza 18 dicembre 2007 del Tribunale di Roma, sez. XI civile, comporta una pronuncia sulla questione delle "Spese di spedizione Telecom in bolletta" e ribadisce alcuni punti delle precedenti sentenze sull'argomento chiarendoli ulteriormente.
In particolare:
sul difetto di giurisdizione viene ribadita la posizione della Cass. SS.UU. 12607/2004;
sull'improcedibilità della domanda viene spiegato come non sia necessaria nella fattispecie il tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi in questo caso di indebito oggettivo, in questo caso la fonte del diritto alla restituzione è nella legge e non nell'accordo;
sulla dedotta inesistenza di legge che addebita le spese di spedizione nella fattura, il motivo viene considerato infondato dal Giudice essendo espressamente sancito per legge il divieto di di addebitare "spese per remissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità;
infine si pronuncia anche sul carattere vessatorio dell'art. 14 condizioni generali di abbonamento, afferma il Giudice premesso che tale clausola è stata approvata per iscritto, occorre precisare che nella specie si configura una violazione di norma imperativa (art. 21 D.P.R. 633/72 e successive modifiche) e pertanto la relativa clausola è inefficace ex art. 1469 bis c.c..
Segue al rigetto la condanna delle spese processuali.
(Altalex, 24 giugno 2008. Nota di Massimo Campanella)
Sulle spese di spedizione Telecom in bolletta
La sentenza 18 dicembre 2007 del Tribunale di Roma, sez. XI civile, comporta una pronuncia sulla questione delle "Spese di spedizione Telecom in bolletta" e ribadisce alcuni punti delle precedenti sentenze sull'argomento chiarendoli ulteriormente.
In particolare:
Segue al rigetto la condanna delle spese processuali.
(Altalex, 24 giugno 2008. Nota di Massimo Campanella)