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L'AUTOTUTELA nel diritto tributario

Problemi di cartelle esattoriali o avvisi bonari scaduti? Non avete più possibilità di fare ricorso? L’avv. Sara Calzi consiglia di avvalervi dell’istituto dell’AUTOTUTELA.
L’istituto dell’autotutela o jus poenitendi consiste nel potere dell’amministrazione finanziaria di annullare o di revocare un suo atto perché ritenuto privo di fondamento e legittimità.
Tale istituto trae origine dal diritto amministrativo in cui l’autotutela viene intesa come la capacità dell’ente di 'farsi ragione da sé' in via amministrativa e, ovviamente, rispettando il principio di legalità.
La dottrina ritiene che il potere di autotutela possa manifestarsi sotto diversi aspetti, quelli che hanno carattere generale sono:
1. il potere di annullamento di ufficio: consiste nel ritiro con efficacia ex tunc dell’atto inficiato da un vizio di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere);
2. il potere di revoca: ritiro di un atto inopportuno o infondato per una diversa valutazione delle esigenze che sono alla base della emanazione dell’atto;
3. il potere di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento.
Per quanto riguarda il potere di revoca è possibile distinguere a seconda che oggetto di revoca sia un atto a carattere generale oppure un atto particolare. Nel primo caso la revoca opera con efficacia ex nunc; nel secondo caso opera con efficacia ex nunc se l’atto da revocare è a favore del contribuente, opera con efficacia ex tunc se l’atto è sfavorevole al contribuente.

I casi che possono originare un intervento in autotutela (e quindi l'annullamento o la revoca dell'atto illegittimo o infondato) sono i seguenti:
- Un errore di persona;
- Un evidente errore di calcolo;
- Un errore sul presupposto di imposta,
- La doppia imposizione di uno stesso reddito;
- La mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- La mancanza di documentazione, sanata entro i termini di decadenza;
- La ricorrenza dei requisiti per beneficiare di deduzioni, detrazioni o agevolazioni negate dall’Ufficio;
- Un errore materiale del contribuente, riconoscibile facilmente dall’Amministrazione.

L'istituto dell'autotutela, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, prevede che: «salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria possono procedere all'annullamento dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto».
Successivamente, l'art. 2-quater, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge del 30 novembre 1994, n. 656, ha demandato ad un successivo decreto ministeriale l'indicazione degli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento o di revoca.
In attuazione della sopracitata normativa è stato, quindi, approvato il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, recante le norme con cui viene regolamentato l'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.
Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 37/ 1997 «il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione Regionale o Compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende».
Si evidenzia, inoltre, che il comma 1-ter, dell'art. 2-quater, D.L. n. 564/1994 (aggiunto dall'art. 27 della legge del 18 febbraio 1999, n. 28) prevede l'estensione del ricorso a tale istituto anche alle regioni, alle province e ai comuni, relativamente ai tributi di loro competenza (Ici, Tarsu, Tosap, ecc.).
L'annullamento degli atti amministrativi viziati può avvenire anche su richiesta da parte del contribuente.
In caso di inerzia da parte dell'organo competente, l'impulso può, infatti, partire direttamente dal contribuente, il quale redige apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale deve essere specificato:
- l'atto di cui si chiede l'annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile, in tutto o in parte.
A tal fine, si evidenzia che le argomentazioni devono essere supportate da idonea documentazione.
L'istanza di autotutela va presentata all'ufficio competente che ha emesso l'atto ritenuto illegittimo; nel caso in cui il documento venga consegnato ad un ufficio errato, quest'ultimo ha il dovere di consegnarlo all'ufficio di competenza

Grave inerzia
Si ha inerzia nel momento in cui l'ufficio competente, su istanza presentata dal contribuente che ha interesse all'annullamento dell'atto, ovvero dietro sollecitazione dell'amministrazione stessa, non proceda ad alcun riesame dell'atto oppure non comunichi l'esito del riesame al contribuente istante.
Tuttavia, affinché si verifichino i presupposti per l'intervento della Direzione Generale (organo che sovraintende l'operato delle singole Agenzie delle Entrate locali), è necessario che l'inerzia sia qualificata come grave.
Il comportamento inerte si configura grave nei casi in cui l'ammontare delle imposte, interessi e sanzioni, superi i 516.456,90 euro, ovvero nel caso in cui il lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la denunciata grave inerzia sia irragionevolmente lungo. Anche l'errore di persona, l'errore circa il presupposto dell'imposta e la duplicazione dell'imposta rappresentano ipotesi di «gravità».
Con la Circolare ministeriale 7 aprile 2000, n. 11/28093, viene ipotizzato un periodo massimo di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza (salvo i casi particolari in cui è necessario un esame più approfondito) entro i quali l'Ufficio deve comunicare all'istante l'esito del proprio lavoro.
Relativamente all'elemento temporale, inoltre, la Direzione Regionale Toscana, con Direttiva n. 72483/T1 dell'11 ottobre 2000, indica tra le ipotesi di «grave» inerzia le seguenti fattispecie:
- il mancato esame protratto nel tempo dell'istanza tout court;
- la mancata richiesta del parere alla Direzione regionale delle Entrate nei casi in cui è obbligatorio;
- la presenza di atti prodromici, nel mancato esame protratto fino all'emissione dell'atto impositivo;
- il mancato riesame prima della scadenza dei termini di impugnativa (in quanto con la presentazione del ricorso già potrebbe verificarsi un'ipotesi di danno);
- in corso di giudizio per il protrarsi del silenzio dalla data di presentazione dell'istanza e fino al compimento di ulteriori atti processuali (ad esempio, fino all'udienza di trattazione del ricorso);
- il prolungato silenzio a fronte di istanza su atti definitivi ove non ricorra la preclusione del giudicato sostanziale.

Risposta favorevole all'istanza di autotutela:
In caso di accoglimento dell'istanza di autotutela, l'Amministrazione finanziaria procederà d'ufficio all'annullamento del provvedimento illegittimo. L'annullamento del provvedimento esplicherà i suoi effetti anche sugli atti successivi e, pertanto, il Contribuente vedrà tutelate le proprie ragioni senza dovere adire l'Autorità giudiziaria.

Provvedimento espresso di diniego di autotutela:
In caso di rifiuto espresso di autotutela emerge la necessità di individuare, in primo luogo, l'Autorità giudiziaria competente a decidere sulla materia e, in secondo luogo, i casi in cui è possibile impugnare il diniego.

Silenzio dell'Amministrazione finanziaria:
La natura del silenzio dell'Amministrazione finanziaria di fronte ad un'istanza di autotutela può essere interpretata come mero inadempimento o come silenzio rifiuto. La distinzione non è di poco conto considerato che, a seconda del significato che si attribuisce al silenzio, muta il percorso giudiziario che il Contribuente dovrebbe intraprendere per tutelarsi di fronte alla pretesa impositiva ritenuta illegittima.
Fortunatamente la sentenza n. 16776/2005 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto il dilemma, infatti, così come si evince dai passaggi sopra riportati, la Corte ha esplicitamente riconosciuto il silenzio dell'Amministrazione finanziaria come rifiuto tacito di autotutela, con conseguente impugnabilità dello stesso direttamente dinnanzi al Giudice tributario senza dovere, pertanto, essere adito preliminarmente il Giudice amministrativo. Ciò comporta notevoli vantaggi per il Contribuente in termini temporali e in termini economici considerato che, in caso di silenzio-inadempimento, la tutela richiederebbe due Giudizi dinanzi a due Giudici differenti con conseguente allungamento dei tempi di tutela, nonché, con notevole incremento delle spese economiche dell'intero percorso giudiziario. L'unica carenza della pronuncia in questione è quella di non avere individuato il termine al decorrere del quale il silenzio può essere ritenuto diniego dell'istanza e, quindi, essere oggetto d'impugnazione, nonché quello entro cui l'impugnazione deve essere presentata.

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"Pacchetti di viaggio":

alcune cautele nell'acquisto
di Scelsa Simone
Si avvicinano le partenze per le vacanze e con esse i consueti dubbi su cosa può essere utile mettere in valigia. Pensando a quello che spesso accade una volta raggiunte le località di villeggiatura, tra le cose di maggior utilità ci sarebbe senza dubbio l'avvocato!
Naturalmente non possiamo partire accompagnati dal nostro legale di fiducia, ma è bene tenere a mente alcune cose di capitale importanza in tema di risarcimento danni da vacanza rovinata.
Con grande frequenza i viaggiatori in partenza incappano in disavventure più o meno serie, sin dai primi momenti del viaggio: ritardi o cancellazione di voli, smarrimento dei bagagli, cambio improvviso di hotel e talvolta persino di destinazione. Che fare in questi casi per ottenere un equo risarcimento del danno?
In primis è opportuna una importante distinzione: quando acquistiamo una vacanza, abbiamo due scelte: l'acquisto di un servizio singolo, ad esempio il volo aereo, il traghetto, o magari solo il soggiorno, oppure l'intero pacchetto, comprensivo di trasferimenti e soggiorno. La differenza è di grande importanza perché solo con l'acquisto dei c.d. "pacchetti di viaggio" il tour operator assume in proprio la garanzia anche per l'inadempimento degli ausiliari. Un esempio chiarirà meglio il concetto: se acquistiamo, ad esempio, un pacchetto "tutto compreso" per una vacanza di due settimane alle Maldive, il tour operator risponderà non solo per quanto a lui direttamente imputabile (cambio di albergo per overbooking, strutture fatiscenti o diverse da quelle mostrate in catalogo, ecc ...), ma anche per lo smarrimento dei bagagli (imputabile, ad esempio, alla società di handling), oppure per la cancellazione o l'eccessivo ritardo del volo.
Nel caso, invece, si acquistino servizi singoli (solo volo, solo hotel), ogni eventuale richiesta risarcitoria dovrà essere indirizzata al reale responsabile.
Ciò premesso, il contratto di viaggio avente ad oggetto i pacchetti "tutto compreso" è regolato dal decreto legislativo n. 206/2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005), meglio noto come Codice del Consumo.
Innanzitutto, quando si acquista un viaggio "tutto compreso" è opportuno esaminare bene il contratto che deve essere consegnato dall'agente di viaggio. Il contratto deve chiaramente indicare tutti gli elementi necessari (destinazione, orari, tappe, prezzo, riferimenti telefonici del tour operator, diritti, tasse e condizioni di recesso, oltre a tutti gli altri elementi di cui all'art. 86 del citato Codice del Consumo).
A norma dell'art. 90 del citato codice, se prima della partenza l'organizzatore ha necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, è tenuto a darne avviso scritto al consumatore. Quest'ultimo ha facoltà di non accettare le modifiche proposte ed in questo caso deve essergli restituito il prezzo pagato senza applicazione di alcuna penale, ma la sua decisione deve essere comunicata all'organizzatore nel termine di due giorni dalla comunicazione della modifica. In ogni caso, ogni qualvolta il consumatore receda nei casi citati dall'art. 90 e dall'art. 91 (revisione del prezzo e delle condizioni), ed anche quando il viaggio venga cancellato per qualsiasi motivo non imputabile al consumatore, questi ha sempre diritto al rimborso integrale del prezzo.
Ma è la questione relativa al reclamo prevista dall'art. 98 del Codice del Consumo, quella che ha sempre creato i maggiori problemi. Quasi tutti i problemi, infatti, si presentano una volta che il viaggiatore giunge a destinazione. In tutti questi casi è opportuno rivolgersi subito al corrispondente in loco del tour operator contestando subito, e per iscritto, ogni mancanza. Se questo non è possibile per qualunque ragione (mancanza del corrispondente, mancanza di mezzi utili a comunicare per iscritto, ecc..), è essenziale inviare un dettagliato reclamo scritto al tour operator tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza. Questo termine non sembrerebbe stabilito a pena di decadenza, ma poiché vi sono state pronuncie contrarie da parte di alcune corti giudiziarie italiane, ove possibile è opportuno attenervisi.
Infine il danno: l'organizzatore è tenuto a risarcire il danno rimborsando al cliente il costo dei servizi non fruiti, dei costi sopportati per alleviare il disagio ed infine, ma non certo ultimo, a seguito della sentenza n.c-168/00 della Corte di Giustizia della Comunità Europea, anche il danno morale costituente il prezzo del disagio e della sofferenza psico-fisica subita dai viaggiatori.

tartto da avvocati24.ilsole24ore.com

 




























 
 


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Come riconoscere i messaggi di posta elettronica fraudolenti o di phishing

Phishing

Il phishing è un tipo di frode ideato allo scopo di rubare importanti dati personali dell'utente, ad esempio numeri di carta di credito, password, dati relativi al proprio conto e così via.

Gli autori delle frodi sono in grado di inviare milioni di messaggi di posta elettronica fraudolenti che, in apparenza, sembrano provenire da siti Web sicuri, come la tua banca o la società di emissione della carta di credito, che richiedono di fornire informazioni riservate.

Che aspetto ha un messaggio di phishing?

Con l'aumentare dell'esperienza degli autori di frodi informatiche, anche i messaggi e le finestre popup utilizzate per frodare gli utenti diventano più sofisticati.

Spesso includono il logo e altri dati di identificazione in apparenza autentici ed effettivamente tratti dai siti Web delle aziende.

Di seguito è riportato un esempio dell'aspetto di un messaggio di posta elettronica utilizzato per il phishing.

Esempio di phishing tramite posta elettronica: il messaggio contiene un indirizzo URL ingannevole che collega a un sito Web falsificato

Per far apparire più autentico il messaggio di posta elettronica, l'autore della frode può inserire un collegamento in apparenza valido al sito Web dell'azienda originale (1), che in realtà conduce a un falso sito appositamente predisposto (2) oppure apre una finestra popup che riproduce fedelmente il sito Web autentico.

Queste imitazioni sono spesso chiamate siti Web falsificati. Una volta all'interno di uno di questi siti falsificati, è possibile che gli utenti immettano involontariamente informazioni personali che vengono inviate all'autore della frode.

Come individuare i messaggi di posta elettronica fraudolenti

Di seguito vengono elencate alcune espressioni che è possibile trovare all'interno dei messaggi inviati dagli autori di una frode tramite phishing.

"La preghiamo di confermare i dati relativi al suo account."
Le aziende serie non dovrebbero avere necessità di richiederti di fornire password, dati di accesso, codice fiscale o altre informazioni tramite posta elettronica.

Se ricevi un messaggio di posta elettronica da Microsoft in cui ti si chiede di aggiornare i dati relativi alla carta di credito, non rispondere al messaggio: si tratta sicuramente di una frode tramite phishing. Per ulteriori informazioni, leggi Invio di messaggi di posta elettronica fraudolenti che richiedono i dati della carta di credito ai clienti Microsoft.

"Se non riceveremo risposta entro 48 ore, il suo account verrà chiuso."
Questi messaggi sottolineano spesso l'urgenza della risposta per indurre ad agire senza soffermarsi a pensare. I messaggi di posta elettronica con phishing attuano tale procedura sostenendo che, in mancanza di una risposta, potrebbero verificarsi dei problemi con l'account.

"Gentile cliente."
I messaggi contraffatti vengono solitamente inviati in blocco a diversi destinatari e non contengono il nome o cognome dei singoli utenti.

"Fare clic sul collegamento sottostante per accedere al proprio account."
All'interno dei messaggi in formato HTML è possibile inserire collegamenti o moduli compilabili in modo analogo a quelli presenti nei siti Web.
I collegamenti che si chiede di utilizzare possono contenere tutto o parte del nome di un'azienda autentica e sono solitamente "mascherati" ovvero il collegamento visualizzato non corrisponde all'indirizzo reale ma rimanda a un altro sito Web, solitamente predisposto dall'autore della frode.
Osserva l'esempio seguente: se posizioni il puntatore del mouse sul collegamento, nella casella con lo sfondo giallo viene rivelato il vero indirizzo Web corrispondente al collegamento. La stringa numerica è decisamente diversa dall'indirizzo Web dell'azienda e ciò è un segnale molto sospetto.

Utilizza prodotti e servizi aggiornati in grado di assicurare protezione dalle frodi online

   
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Cosa fare se ricevi un messaggio di posta elettronica sospetto

Cosa fare e non fare con il phishing

Per proteggerti da questo tipo di frode attuata tramite posta elettronica segui le indicazioni seguenti.

1. Se pensi di aver ricevuto un messaggio di phishing, non rispondere.

2. Segnala i messaggi di posta elettronica sospetti.

Segnala i messaggi di posta elettronica all'organizzazione che è stata oggetto di contraffazione o "spoofing".
Contatta direttamente l'azienda (non tramite il messaggio ricevuto) e chiedi conferma. Se preferisci, chiama l'eventuale numero verde dell'azienda per parlare con un rappresentante dell'assistenza clienti. È inoltre utile segnalare la frode alle autorità competenti, ad esempio l'FBI, la Federal Trade Commission e l'Anti-Phishing Working Group. Per ulteriori informazioni su come segnalare le frodi attuate tramite phishing, leggi l'articolo Cosa fare se hai risposto a un messaggio di phishing.

3. Non utilizzare i collegamenti contenuti all'interno dei messaggi di posta elettronica.

I collegamenti contenuti nei messaggi di posta elettronica inviati per frodare gli utenti conducono spesso a falsi siti Web che invitano alla trasmissione di informazioni personali o finanziarie che verranno poi trasmesse all'autore della frode. Evita di fare clic su un collegamento contenuto in un messaggio di posta elettronica se non sei certo dell'autenticità del messaggio. Anche se la barra degli indirizzi visualizza l'indirizzo corretto, non rischiare di farti ingannare. Gli esperti di contraffazione conoscono molti modi per visualizzare un falso URL nella barra degli indirizzi del browser. Per un esempio, leggi l'articolo Come riconoscere i messaggi di posta elettronica fraudolenti o di phishing.

4. Digita gli indirizzi direttamente all'interno del browser o utilizza i segnalibri personali.

Per aggiornare le informazioni relative ai tuoi account o modificare la password, accedi al sito Web utilizzando i segnalibri personali oppure digita l'URL direttamente nel browser.

5. Prima di immettere dati personali o finanziari in un sito Web, verifica il certificato di protezione.

Prima di immettere i dati, controlla che il sito sia protetto. A tale scopo, in Internet Explorer controlla che sulla barra di stato sia presente l'icona del lucchetto giallo riportata nell'esempio seguente.

FONTE: Microsoft.com/Italy




Se prendete una multa o una sanzione amministrativa...

SEI REGOLE D’ORO per la presentazione del vostro ricorso :

  1. Non pagare la sanzione (se non dopo l’eventuale rigetto della opposizione). Sarebbe una implicita ammissione di colpa e, comunque, vi precluderebbe automaticamente la possibilità di fare ricorso.
  2. Non perdere tempo inutilmente. Aspettare l’ultimo giorno sarebbe controproducente.
  3. Ricordarsi che nel conteggio dei giorni a disposizione per fare ricorso si devono calcolare anche quelli festivi.
  4. Fare attenzione: 60 gg non vuol dire 2 mesi ma 60 gg.  Confondere le due distanze temporali sarebbe tanto facile quanto errato ed il ritardo nella presentazione, anche solo di un giorno, renderebbe automaticamente nullo il ricorso.
  5. Non sottovalutare mai il verbale che si è ricevuto. Alcune sanzioni non corrisposte possono prevedere finanche la confisca di alcuni beni del trasgressore moroso.
  6. Una volta presentato il ricorso seguitene l’iter fino in fondo, chiedendo conferma della avvenuta iscrizione e della data di udienza, presentandovi in quella sede giudiziale per confermare o integrare, se è il caso, le vostre ragioni. L’assenza in udienza potrebbe costare il rigetto della istanza, a prescindere dalla validita’ delle motivazioni addotte.
  
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