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Quesito: ho ricevuto un multa per abbandono di rifi uti solidi urbani, ma non avendolo fatto ho presentato ricorso al Comune. In quanto tempo hanno l'obbligo di rispondermi? Ovvero trascorso quanto tempo il ricorso e\' accettato e quindi decade la multa?

Il Legale: Da quanto mi riferisce posso dedurre che Lei ha presentato una istanza in autotuela contro un provvedimento della pubblica amministrazione (in questro caso il comune). Se è così, purtroppo la P.A. non ha l'obbligo vero e proprio di rispondere, e in caso di silenzio ovvero di inerzia di fronte all'istanza presentata dal cittadino, esso è da considerarsi come rifiuto della istanza, e quindi come convalida del provvedimento emesso. Pertanto faccia molta attenzione perché in caso di silenzio da parte del Comune deve proporre ricorso. Per quanto attiene al tempo da trascorrere per considerarsi il silenzio come rifiuto, vi è un circolare ministeriale che parla di 120 giorni, personalmente Le suggerisco di far partire il ricorso entro e non oltre 90 giorni. - Modello Autotutela - Per ulteriori informazioni clicchi qui oppure per scaricare il doc clicchi qui.

Quesito: Una collega, per motivi privati, mi ha querelato per ingiurie dicendo che io l'ho presa a parolacce su un volo di linea davanti a passeggeri ed equipaggio. Ovviamente è tutto inventato, tant'è vero che sono riuscito a risalire alla capocabina del volo e a nominarla fra i miei testi. Lei invece ha solo se stessa. Per denunciarla per calunnia il mio avvocato sostiene che dobbiamo aspettare l'assoluzione, ma a me non risulta. Che pensa? Grazie!

Il Legale: premetto che non sarebbe bello contraddire un collega, ma per fortuna non è questo il caso. Infatti, pur non avendo il polso di tutta la situazione, posso verosimilmente credere che il Suo avvocato Le ha dato un  buon consiglio.
Infatti, sporgendo querela per calunnia subito, nel caso in cui Lei non fosse assolto dalla querela per ingiuria, potrebbe subire un'ulteriore controquerela per calunnia (calunnia di calunnia). Per questo è meglio attendere la piena assoluzione per poter querelare con certezza di non subire l'ulteriore querela anch'essa per calunnia, ma questa volta contro di Lei. Quindi, in linea teorica Lei potrebbe sporgere subito la querela, ma il Suo saggio avvocato Le ha consigliato per il meglio, evitandole probabili ulteriori problemi.


Quesito: sono in regime di comunione, in caso di separazione i mobili per arredare la casa acquistati da me prima del matrimonio rimangono a me? abitiamo in casa di proprietà dei suoi in comodato, puo' rivalersi su di me in caso di separazione chiedendomi la somma corrispondente per aver usufruito della casa in comodato?

Il Legale: Non rientrano nella comunione dei beni i beni acquistati personalmente prima del matrimonio, che quindi rimarranno di Sua esclusiva proprietà.
Il comodato d'uso è per legge gratuito, e ovviamente anche nei Suoi confronti, quindi nulla Le potrà essere richiesto come corrispettivo.

Quesito: ho fatto una proposta di acquisto, la proprietaria l'ha accettata verbalmente ma non essendo in italia in questo momento non puo firmarla. se la firma il figlio per nome e per conto della mamma, può ritenersi valida?

Il Legale: Il figlio può legittimamente apporre la propria firma convalidando la proposta d'acquisto solo ove abbia una delega scritta da parte della di Lui madre che lo autorizzi a tal fine, ovviamente parliamo di un figlio maggiorenne.

Quesito: Salve, tempo fà mio cugino mi disse che, se mi fosse servito, avrei potuto utilizzare il suo account Ebay e Paypal per eventuali vendite o acquisti. Bene, così ho fatto. Dato che ero debitore verso mio cugino di alcuni soldi ho deciso di vendere alcuni oggetti con il suo account in modo tale che poi i soldi sarebbero stati accreditati direttamente sul suo account Paypal. Mio Cugino mi disse anche che dato che non usava mai Ebay e Paypal non si ricordava le password. Così ho fatto la procedura per ripristinare la password dell'account di mio cugino ed ho messo in vendita alcuni oggetti. In data 29/2 ho venduto un Portatile della Sony a 1010 euro al Sig. Xxx di Padova e appena mi è stato pagato tramite Paypal ho acquistato una Playstation a 360 euro dal Sig. Aaa. E' capitato che subito dopo aver concluso queste transazioni Ebay ha sospeso l'account di mio cugino ed ha annullato le aste. Il sig. Xxx mi aveva già versato 1010 euro e mi ha subito chiesto spiegazioni per il fatto che non risultavo più registrato e che fosse stata annullata l'asta. Gli ho spiegato che non saprevo cosa fosse successo. Ho deciso così di fare annullare le transazioni di vendita e acquisto effettuate richiedendo lo storno delle 2 operazioni effettuate su Paypal. Ovviamente d'accordo con il sig. Xxx, l'ho invitato ad aprire una pratica di rimborso per poter accelerare la fase di rimborso verso i suoi confronti, preferendo di non spedire più il portatile. Ho invitato anche il sig. Aaa a ridarmi i soldi indietro e di non darmi la playstation perché avevo avuto questi problemi sull´account Ebay. E' successo che la transazione di vendita è stata stornata prima della transazione di acquisto, così all'acquirente sono state rimborsate 615 euro invece dei 1010, perchè in quel momento non avevo la disponibilità sul conto Paypal, avendo già effettuato l'operazione di acquisto pari a 360 euro. Qualche giorno dopo mi è stata stornata l'operazione, versando nel mio conto i 360 euro ed ho subito richiesto il rimborso di tale somma verso l'accquirente, a saldo del totale. Nel frattempo mio cugino, non essendo stato avvisato della situazione dal sottoscritto per una dimenticanza, si è accorto del casino ed ha creduto di essere stato vittima di clonazione di account. Così ha cominciato a tutelarsi chiamando Paypal e avvertendo sia il sig. Aaa che il sig. Xxx dell´accaduto. Non ha pero´ sporto denuncia alla polizia postale. Dopo qualche giorno mi sono ricordato di avvisarlo e abbiamo chiarito il tutto. Peccato che l'acquirente (sig. Xxx) aveva già sporto denuncia alla polizia postale per truffa chiedendo danni a causa della mancata ricezione dell'oggetto che gli sarebbe servito per lavoro. Secondo voi il reato di truffa sussiste avendo iniziato le procedure di rimborso in comune accordo con lo stesso Dario Pulliero? Purtroppo il tempo che è passato dalla richiesta di rimborso all´effettiva erogazione non è dipeso da me ma da Paypal. Posso denunciare questo signore per calunnia, essendomi sentito dare del TRUFFATORE?

Il Legale: Caro Signore, nel quesito da Lei propostomi rinvengo semplicemente dei fraintesi e dato che, fra l’altro la situazione è stata anche chiarita fra tutte le parti in questione, ritengo che non sussistano elementi tali per denunciare il Sig. Xxx. Inoltre non sussistono nemmeno i requisiti della truffa addebitata a Suo carico dallo stesso Sig. Xxx, che, nel momento in cui ha sporto denuncia, era ignaro del malinteso. Le suggerisco di proporre al Sig. Xxx di ritirare la querela nei Suoi confronti, querela che comunque, con ogni probabilità, verrà archiviata dall’Autorità preposta. In ogni caso, per completezza, nel denegato caso in cui la querela nei suoi confronti dovesse procedere, Lei potrà sporgere denuncia per calunnia. Il consiglio è di non effettuare la denuncia subito, ma di aspettare l’esito della procedura nei Suoi confronti, perché facendo subito la querela potrebbe essere a Sua volta passibile di querela per lo stesso reato di calunnia.


Quesito: Seperazione consensuale, con accordo in tribun ale di versare 300 euro mensili alla moglie. Quando la moglie cambia lavoro e il reddito e' di circa 1.300 euro al mese. io essendo pensionato con circa 1.400 euro al mese cosa devo versare come quota per legge. Visto che la casa che abito e di mia madre e io non possiedo nulla e verso a mia madre una quota di euro 300 mensili mentre la moglie si e' acquistato un immobile per 170,000 mila euro.

Il Legale: A norma dell'Art. 156 cc. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Pertanto, essendo variate le condizioni iniziali in cui è maturato l'accordo, si può chiedere una variazione dell'accordo, o rivolgersi al Giudice perché provveda a ristabilire le condizioni economiche nei rapporti tra i coniugi.


Quesito: volevo porvi una domanda sono separata dal 14/6/06allora si decise in comune accordo con consensuale le seguenti regole:la casa coniugale di via Mazzini spettava al marito a me invece una casa in via dante aquistata nel 2003 ma affittata ad altri ,al momento della deposizione in tribunale dell\'atto andai a vivere in via Icco in attesa che si liberasse la casa di via dante aquistata in comunione dei bene e che col fitto che percepivo da quest'ultima avrei pagato il mensile di quella dove vivo con i mie due figli minori in via icco .ora la casa di via dante abbiamo deciso in comune accordo di venderla per far fronte al pagamento del restante mutuo che il mio ex marito non è più in grado di pagare (anzi non vuole più pagare per dispetto),quindi ora mi chiedo non avendo lavoro non potendo pagare il fitto di dove abito posso fare richiesta di tornare a vivere in via mazzini e lui andare a vivere al trove visto che ha gia espresso il desiderio di trasferirsi al trove con la sua nuova compagna?e per di più al momento del trasloco non potei portare con me i mobili assegnati in quanto casa di via icco era arredata

Il Legale: A norma dell'Art. 155-quater. Il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
Quindi nel Suo caso, dovrà fare richiesta di riforma dell'accordo, ovvero, allorquando l'altro coniuge rifiutasse l'accordo, potrà chiedere il provvedimento di assegnazione dell'abitazione richiesta, essendole i figli affidati. Anche, per il mobilio vale la stessa soluzione.


Quesito: la madre viola il diritto del padre di visita al minore.

Il Legale: A norma dell'Art. 709-ter del Codice di Procedura Civile [...]In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento,(il Giudice) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Il giudice valuterà la gravità, la durata e la qualità delle violazioni e l'impatto che esse hanno sul minore, dopodiché si esprimerà.


Quesito: sto acquistando una casa da un privato. La casa viene venduta a me da due sore lle; devo consegnare una caparra, ma una delle due sorelle vorrebbe che la caparra fosse consegnata in nero e non tramite assegno perchè poi vuole suddividdere lei la cifra direttamente con l\'altra sorella; sottolineo che si farà un contratto preliminare con tutte le firme (mia e delle due sorelle), in cui verrà messo nero su bianco che io consegno la cifra nelle mani della sig.ra x; chiedo, nel caso in cui la sorella alla quale consegno i soldi non dovesse dividerli con l'altra sorella, quest'altra sorella potrebbe rivalersi su di me?, o comunque potrebbero esserci problemi di qualche tipo a carico mio?, o a quel punto rimane un problema loro?

Il Legale: essendo il bene immobile in comunione fra le due sorelle, pagando indistintamente ad una delle due, Lei è liberato, essendo questa un'obbligazione solidale, infatti, a norma dell'art. 1292 [...] quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Dei Consigli Pratici: meglio effettuare il pagamento a mezzo assegno il cui numero deve essere riportato nel preliminare; fare una copia dell'assegno e farlo firmare alla parte venditrice come quietanza di pagamento.


Quesito: sono separato da 8 mesi dal giorno in cui andai via dalla casa coniugale, ma di fatto davanti al giudice s ono separato da tre mesi, praticamente dalla prima comparizione dinanzi al giudice,c'è nostro figlio di mezzo di 19 mesi nato dal matrimonio, al momento per la tenera età è stato assegnato alla madre (mia moglie al momento)che età deve avere mio figlio affinché possa ottenere l'affido congiunto? vi prego di rispondermi in maniera dettagliata in quanto solamente due volte a settimana sono le volte in cui posso stare con mio figlio e per tre ore solamente, io sono molto legato a lui, e lui con me, infatti anche se piccolo già dimostra di stare bene con me dimostrandolo soprattutto quando devo riportarlo alla di lei madre, e lui piange in quanto capisce che è il momento che ci stiamo separando, e mi stringe ancora più forte nonostante la madre lo chiama verso di se.

Il Legale: il nodo centrale della nuova normativa in tema di affidamento, è il concetto di “bigenitorialità”: il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base dell’incontestabile verità che si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale. Questo in ossequio a quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale all’art. 30 riconosce ad entrambi i genitori il diritto – dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.
L’affidamento monogenitoriale è confinato alle sole ipotesi in cui l’affidamento all’altro genitore sia ritenuto dal giudice contrario all’interesse del minore (art. 155 bis C.C.).
L’affido condiviso può avere ragionevoli probabilità di successo solo se vi è tra i coniugi un circostanziato ed equilibrato accordo dettagliato e non solo approssimativo. Questa è una condizione indispensabile perché il minore possa effettivamente trarre vantaggio dall’affidamento condiviso; i coniugi pertanto devono essere educati a redigere un “progetto condiviso”, e soprattutto alla necessità di essere genitori per sempre. A norma dell’Art. 155ter C.C. “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli…”. Quindi in definitiva, in una situazione “normale”, Lei dovrebbe ottenere ben presto l’affidamento congiunto, in quanto è preminente interesse del Vostro stesso figlio mantenere entrambi i genitori. Ovviamente le valutazioni da fare sono molte e da farsi caso per caso, e, soprattutto, sono rimesse all’attenta valutazione del Giudice, che deciderà nell’interesse del minore. Attualmente, sembrerebbe che il Giudice abbia valutato la tenera età del bambino e delle cure soprattutto materne che ora necessita. Non appena Vostro figlio potrà stare indifferentemente con entrambi i genitori, non Le resta che chiedere la revisione del provvedimento del Giudice per ottenere l’affidamento congiunto.   - Per ulteriori dettagli clicchi qui -


Quesito: Ho firmato una proposta di vendita dell'appartamento di cui siamo proprietari cointestatari io e mia moglie. Mia moglie non ha apposto la firma, la proposta può ritenersi valida?

Il Legale: In tema di preliminare di vendita, se il contratto è stipulato da uno solo dei coniugi, in comunione di beni, sarà comunque valido. Questo è quanto stabilisce la Suprema Corte di Cassazione, ma è da evidenziare che esiste anche una tesi contraria. Infatti, secondo la Corte di appello Reggio Calabria, quando oggetto di una promessa di vendita è un bene in comunione, i comproprietari costituiscono un'unica parte complessa, per cui le loro dichiarazioni di volontà non hanno autonomia prese singolarmente, ma si fondono in un'unica volontà negoziale, quella della parte promittente venditrice. Sicché quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida) non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, il quale non viene ad esistenza (o è nullo).
C’è da dire che a norma dell’art. 184 del Codice Civile, gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 (beni mobili soggetti a Trascrizione: macchine, navi etc). L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Quindi, la mancata partecipazione di un coniuge ad un atto di disposizione di beni della comunione ex art. 177 c.c. non esclude che risenta anch'egli dei correlativi effetti ove non abbia tempestivamente esercitato l'azione di annullamento di quell'atto.
Per maggiore semplicità e brevità, per annullare il compromesso di vendita Sua moglie dovrà esercitare l’azione di annullamento del compromesso entro un anno. Ove invece desideri convalidarlo, basta rimanere inerte. In ogni caso, al momento del rogito notarile, serviranno le firme di ambodue i coniugi.


Quesito: sono un dipendente civile del ministero difesa, recentemente ho partecipato a un corso concorso per il passaggio all'intero della stessa area (area b) nella posizione economica superiore (da b1 a b2), nell'attribuzzione del punteggio per titoli non mi veniva riconosciuto il diploma di maturità tecnica, e pertanto in virtu' di tale decisione mi sono visto escluso dalla graduatoria finale per il suddetto passaggio. Le chiedo egregio avv. se tale esclusione possa intendersi anticostituzionale o comunque inleggittima nel merito. Tendo a precisare che al contrario la laurea tecnica è stata valutata positivamente. Ho deciso di presentare ricorso straordinario al presidente della repp. avv. mi dia cortesemente un consiglio.

Il Legale: Prima di tutto è doveroso sapere cosa stabilisce il bando del concorso. Con gli elementi che Lei mi ha fornito ritengo che sia possibile che il bando abbia richiesto il diploma di maturità come requisito per accedere al concorso, ma che lo stesso non sia spendibile in sede di attribuzione del punteggio al fine di salire in graduatoria, ed è ben possibile che invece  il diploma di laurea attribuisca dei punti al candidato. Però questo lo si può dire con certezza solo conoscendo il bando di concorso. In ogni caso se dovessero ricorrere gli estremi, il ricorso andrebbe presentato al TAR per violazione di un interesse legittimo nel termine di 60 giorni.


Quesito: LA MOGLIE DEL MIO COMPAGNO HA TROVATO DELLE LETTERE MIE INVIATE A LUI DELLE QUALI SI E\' IMPOSSESSATA 5 ANNI FA. LUI E\' RIMASTO IN CASA POICHE\' LEI MINACCIAVA GESTI ESTREMI, LEI E\' AL CORRENTE DELLA NOSTRA RELAZIONE E CONTINUA A IMPEDIRGLI DI ANDARSENE CON RICATTI MORALI. VORREI SAPERE IN CASO DI RICHIESTA DI SEPARAZIONE, CONSIDERANDO CHE HANNO LA COMUNIONE DEI BENI, ABITANO IN UN APPARTAMENTO DI PROPRIETA\', HANNO UN FIGLIO DI 28 ANNI CHE STUDIA E LAVORA ,LEI LAVORA, LUI E\' SOCIO IN UNA AZIENDA, ESISTE LA POSSIBILITA\' DI UNA RICHIESTA DI DANNI MORALI O ESISTENZIALI (TIPO DEPRESSIONE CAMBIO DI VITA O SIMILI) CHE LEI PUO\' AVANZARE INDIPENDENTEMENTE DAGLI EVENTUALI ALIMENTI, SE SI\' A QUALI COSE SI PUO\' ATTACCARE E A COSA BISOGNA STARE ATTENTI PER LIMITARE I COSTI?

Il Legale: In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Nè ad escludere la rilevanza della infedeltà è ammissibile la qualificazione della stessa quale reazione a comportamenti dell'altro coniuge , non essendo possibile una compensazione delle responsabilità nei rapporti familiari. Inoltre l’obbligo della fedeltà sussiste e persiste durante tutto il matrimonio e quindi anche dopo la separazione. In questi casi se la relazione adulterina viene resa pubblica potrebbero ricorrere gli estremi della diffamazione a  norma dell’art. 595 del codice penale. Inoltre, a seconda della condotta del coniuge, potrebbero ricorrere gli estremi dell’art. 570 cod. pen. di violazione degli oblighi di assistenza familiare. Certamente sarà addebitabile al coniuge che compie adulterio la separazione e conseguentemente l’assegno dovuto non si limiterà agli alimenti, ma dovrà integrare l’intero mantenimento del coniuge che sarà tanto più alto quanto maggiore è il reddito. Per quanto riguarda i figli se sono maggiorenni ed autonomi sono avulsi dal contesto. Altrimenti anche se maggiorenni e lavoratori ma non autonomi e cioè a carico della famiglia, anche per questi è dovuto il mantenimento. I beni rientranti nella comunione dei beni andranno divisi tra i coniugi.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
c) i beni di uso strettamente personale;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati (auto,navi…), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto.

Se il coniuge che subisce l’adulterio, dovesse cadere in depressione o avere altre patologie a causa dell’infrangersi del proprio matrimonio, potrà iniziare un giudizio nei confronti dei responsabili (coppia adultera) per il risarcimento dei danni esistenziali derivanti da questa situazione, dovendo però dimostrare il nesso eziologico tra le proprie patologie e l’adulterio. Sia dal punto di vista legale che da quello umano consiglio di sospendere la relazione adultera fino al divorzio, in fondo se è amore vero potrete aspettare, e altrimenti sarà stato un buon test per capire se lo era.



    

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